Il Fondo TPL Salute, per il tramite di Odontonetwork, prevede una garanzia che opera nel caso delle affezioni critiche (Tumori maligni ovvero “Tumore del Cavo Orale”), quali: neoplasie maligne di labbra, cavo orale e laringe come da codici C00-C14 della classificazione ICD10 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
L’elenco completo si trova qui.
In seguito alla prima diagnosi di una affezione critica all’Assicurato verrà liquidato un indennizzo forfettario pari a € 4.500,00.
L’indennizzo è erogabile una una sola volta durante la vigenza del piano sanitario cessando automaticamente per l’Assicurato al momento della liquidazione dell’indennizzo stesso, a prescindere dal numero di affezioni critiche riferibili all’Assicurato.
Gli indennizzi sono subordinati ad un periodo di carenza di novanta (90) giorni e alla sopravvivenza dell’Assicurato per almeno quindici (15) giorni dalla data della diagnosi.
Esclusioni
La garanzia di cui al presente articolo non si applica alle conseguenze di un evento che sia causato, direttamente o indirettamente, interamente o in parte, da qualsiasi delle seguenti evenienze:
A tale fine la malattia o la patologia si ritiene insorta quando sia stata oggetto di accertamento, diagnosi o trattamento, anche solo farmacologico, o quando la manifestazione dei suoi segni o sintomi indurrebbe una persona mediamente prudente a richiedere un consulto medico, un’assistenza o un trattamento.
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L’elenco completo si trova qui.
In seguito alla prima diagnosi di una affezione critica all’Assicurato verrà liquidato un indennizzo forfettario pari a € 4.500,00.
L’indennizzo è erogabile una una sola volta durante la vigenza del piano sanitario cessando automaticamente per l’Assicurato al momento della liquidazione dell’indennizzo stesso, a prescindere dal numero di affezioni critiche riferibili all’Assicurato.
Gli indennizzi sono subordinati ad un periodo di carenza di novanta (90) giorni e alla sopravvivenza dell’Assicurato per almeno quindici (15) giorni dalla data della diagnosi.
Esclusioni
La garanzia di cui al presente articolo non si applica alle conseguenze di un evento che sia causato, direttamente o indirettamente, interamente o in parte, da qualsiasi delle seguenti evenienze:
- suicidio tentato o consumato, atti di autolesionismo;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), complesso AIDS-correlato o qualsiasi infezione provocata dal virus dell’immunodeficienza umana (HIV);
- anomalie congenite o difetti fisici che secondo la letteratura medica siano tra le cause dirette o le concause di una delle affezioni critiche oggetto di garanzia;
- mancata consultazione di un medico specialista abilitato o inosservanza del parere professionale fornito da un medico specialista abilitato;
- qualsiasi condizione preesistente avente rilevanza patogenetica nel determinismo dell’affezione critica.
A tale fine la malattia o la patologia si ritiene insorta quando sia stata oggetto di accertamento, diagnosi o trattamento, anche solo farmacologico, o quando la manifestazione dei suoi segni o sintomi indurrebbe una persona mediamente prudente a richiedere un consulto medico, un’assistenza o un trattamento.
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